L'autolavaggio è un'area o una stazione di servizio attrezzata per lavare le automobili. È formato da piste box fai-da-te dotate di canne ad alta pressione e shampoo. Ogni attrezzatura funziona a gettone con una durata di un minuto o un minuto e mezzo.
Gli autolavaggi più moderni sono costituiti da spazzoloni, chiamati "portali", e si possono trovare ai benzinai: spazzole e acqua scorrono sopra la macchina pulendola e, al termine del lavaggio, dai bocchettoni fuori esce aria calda che asciuga l’auto.
Gli autolavaggi sono aperti 24 ore al giorno e, rispetto una stazione di servizio o un’officina, permettono di risparmiare sul costo del lavaggio.
Per lo svolgimento dell'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Approfondimenti
Quando si presenta la pratica occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambientale sono:
Per gli scarichi idrici
Relativamente allo scarico in fognatura:
- per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque di prima pioggia, solo nei casi previsti dalla normativa regionale, occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
- per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).
Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Per le emissioni in atmosfera
Relativamente alle attività soggette ad autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Relativamente alle attività soggette ad autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera occorre ottenere apposita autorizzazione (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 2). L'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).
Relativamente alle attività che prevedono inquinamento atmosferico scarsamente rilevante occorre presentare apposita comunicazione (Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 1).