Comunicare l'inizio dei lavori per interventi in edilizia libera (CIL)

Comunicare l'inizio dei lavori per interventi in edilizia libera (CIL)

Gli interventi che possono eseguiti senza nessun titolo abilitativo sono individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, tra i quali sono previste le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee.

L'inizio dei lavori deve essere comunicato dall'interessato all'Amministrazione senza dover attendere il rilascio di un titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, let. e-bis).

Le opere temporanee dovranno iniziare nel giorno indicato all'interno della modulistica e dovranno essere rimosse quando non sono più necessarie, e comunque entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dei lavori, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, let. e-bis)

Approfondimenti

Acquisizione delle autorizzazioni preliminari all'intervento edilizio

Congiuntamente alla presentazione della pratica l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all'intervento edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis). 

In questo caso è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).

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Sezioni: Istanze edilizie
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:47.33